IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  25 gennaio 1934, n. 285, recante costituzione del
Parco nazionale del Circeo;
  Visto  il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione
del  regolamento  per  l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n.
285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 luglio 1975,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  4 ottobre 1975,
recante variazioni dei confini del Parco nazionale del Circeo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica. 23 gennaio 1979,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  127  del  10 maggio 1979,
recante  l'inclusione  dell'isola  di Zannone nel Parco nazionale del
Circeo;
  Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come modificata dalla
legge  9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 8, 9 e
10, che dispongono che alla gestione dei parchi nazionali si provveda
mediante l'istituzione di enti parco;
  Visto  l'art.  4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che dispone che
entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il
Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento
della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
35  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima
legge;
  Visto  il  decreto DEC/SCN/207 dell'8 ottobre 1994, con il quale e'
stato  costituito  il  comitato  di  gestione del Parco nazionale del
Circeo;
  Visto  il  decreto  DEC/SCN/54  dell'8 febbraio  1996, con il quale
viene nominato il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo
per una durata prevista di cinque anni;
  Vista   la  lettera  della  regione  Lazio  del  30 aprile  1998  -
Assessorato risorse ambientali, che sollecita l'adeguamento del Parco
nazionale  del  Circeo  alla  legge  n. 394 del 1991, in applicazione
dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994;
  Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sabaudia n. 47 del
20 dicembre  1999,  nella  quale, tra l'altro, si «invita il Ministro
competente  ad  attivare le procedure previste dalla legge al fine di
istituire l'Ente parco del Circeo»;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  del 30 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/1033 e del 27 novembre
2001,  prot.  DEC/SCN/1269  con  il  quale, considerato scaduto dalla
proprie   funzioni   il  Comitato  di  gestione,  e'  stato  nominato
l'amministratore del Parco nazionale del Circeo;
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione II, n.
633/2001, in data 11 luglio 2001, nel quale viene ribadita la portata
generale  dell'art.  4  della  legge n. 10 del 1994 e, quindi, la sua
applicabilita' anche al caso del Parco nazionale del Circeo;
  Ravvisata  l'improrogabile  necessita' di adeguare la normativa del
Parco  nazionale del Circeo ai principi della legge quadro sulle aree
protette, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,   Direzione   per  la  conservazione  della  natura,  del
17 maggio  2002,  con la quale e' stato dato avvio al procedimento di
istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  DEC/SCN/436  del  3 giugno  2002,  con  il quale e' stato
nominato il commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del
14 settembre 2002;
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12,
comma  1,  che  prevede  l'istituzione  dell'Ente Parco nazionale del
Circeo;
  Sentiti gli enti locali interessati;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  giunta  della regione Lazio con
deliberazione  n.  243  del  2 aprile 2004, in ordine all'istituzione
dell'Ente Parco nazionale del Circeo e alla perimetrazione definitiva
del parco stesso;
  Visto  il  parere  espresso dalla Conferenza unificata nella seduta
del 28 ottobre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito  l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di
conservare,  tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per
la   promozione   e   lo  sviluppo  del  turismo  e  delle  attivita'
compatibili.
  2.  L'Ente  parco  nazionale  del Circeo ha personalita' di diritto
pubblico  ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.
  3. All'Ente parco nazionale del Circeo si applicano le disposizioni
di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella
tabella IV ad essa allegata.
  4.  Il  territorio  del Parco nazionale del Circeo e' delimitato in
via  definitiva  dalla  perimetrazione  riportata  nella  cartografia
ufficiale  allegata  al presente decreto, del quale costituisce parte
integrante,  limitatamente  al  quadro  d'unione in scala 1:25.000, e
depositata  in  originale  presso  il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio e
la sede dell'Ente parco nazionale del Circeo.
  5. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui
all'art.  12  della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394,  e successive
modificazioni,  redatto  a seguito di specifici ed approfonditi studi
scientifici  e  socio-economici,  si  applicano  le  norme  di tutela
previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito
13  «Terracina,  Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza»,
approvati  dalla  legge  regionale  6 luglio  1998,  n. 24, ovvero, a
decorrere  dalla  data della sua approvazione, dal Piano territoriale
paesistico  regionale  di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24
del 1998.
  6.  La  pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata
entro  sessanta  giorni  dall'insediamento  del  consiglio direttivo,
osservate  le  procedure  di  cui  all'art. 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.