IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 285, recante costituzione del Parco nazionale del Circeo; Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 4 ottobre 1975, recante variazioni dei confini del Parco nazionale del Circeo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 23 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 10 maggio 1979, recante l'inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10, che dispongono che alla gestione dei parchi nazionali si provveda mediante l'istituzione di enti parco; Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge; Visto il decreto DEC/SCN/207 dell'8 ottobre 1994, con il quale e' stato costituito il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo; Visto il decreto DEC/SCN/54 dell'8 febbraio 1996, con il quale viene nominato il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo per una durata prevista di cinque anni; Vista la lettera della regione Lazio del 30 aprile 1998 - Assessorato risorse ambientali, che sollecita l'adeguamento del Parco nazionale del Circeo alla legge n. 394 del 1991, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994; Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sabaudia n. 47 del 20 dicembre 1999, nella quale, tra l'altro, si «invita il Ministro competente ad attivare le procedure previste dalla legge al fine di istituire l'Ente parco del Circeo»; Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/1033 e del 27 novembre 2001, prot. DEC/SCN/1269 con il quale, considerato scaduto dalla proprie funzioni il Comitato di gestione, e' stato nominato l'amministratore del Parco nazionale del Circeo; Visto il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione II, n. 633/2001, in data 11 luglio 2001, nel quale viene ribadita la portata generale dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994 e, quindi, la sua applicabilita' anche al caso del Parco nazionale del Circeo; Ravvisata l'improrogabile necessita' di adeguare la normativa del Parco nazionale del Circeo ai principi della legge quadro sulle aree protette, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato; Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione per la conservazione della natura, del 17 maggio 2002, con la quale e' stato dato avvio al procedimento di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/SCN/436 del 3 giugno 2002, con il quale e' stato nominato il commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12, comma 1, che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo; Sentiti gli enti locali interessati; Visto il parere espresso dalla giunta della regione Lazio con deliberazione n. 243 del 2 aprile 2004, in ordine all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo e alla perimetrazione definitiva del parco stesso; Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attivita' compatibili. 2. L'Ente parco nazionale del Circeo ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. All'Ente parco nazionale del Circeo si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata. 4. Il territorio del Parco nazionale del Circeo e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:25.000, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio e la sede dell'Ente parco nazionale del Circeo. 5. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, redatto a seguito di specifici ed approfonditi studi scientifici e socio-economici, si applicano le norme di tutela previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998. 6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.